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I piromani puniti con la reclusione fino a dieci anni All'aggiornamento del Codice penale e della Legge di conversione. |
A fondo pagina. | ||
| L'incendio boschivo diventa un reato punibile applicando il Codice penale. Lo ha deciso il Consiglio dei ministri che, nella seduta del 4 agosto 2000, ha anticipato con un decreto legge un articolo della legge sugli incendi che è in discussione al Senato. Il provvedimento, che entrato in vigore l'8 agosto, il giorno successivo alla sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, permette alla magistratura di perseguire penalmente i piromani che compiono atti distruttivi contro la natura, e non solo contro le cose o le persone come invece era previsto sinora. In particolare, il decreto che contiene misure urgenti per la repressione degli incendi stabilisce la pena di reclusione da quattro a dieci anni per i responsabili di incendi su boschi, selve, foreste o vivai forestali. Con un'aggravante: la pena aumenta se l'incendio provoca danni a edifici o ad aree protette. Inoltre, se il danno è definito grave o persistente all'ambiente, la pena viene aumentata della metà.
(da La Repubblica dell'8 agosto 2000).
Decreto legge 4 agosto 2000, n. 220 Disposizioni urgenti per la repressione degli incendi boschivi (Pubblicato sulla “Gazzetta Ufficiale” del 7 agosto 2000 n. 183) Il presidente della Repubblica Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di dettare disposizioni per rendere più incisiva la repressione del grave fenomeno degli incendi boschivi, in particolare introducendo nel codice penale una nuova fattispecie relativa a tale tipo di reati; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 4 agosto 2000; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri delle politiche agricole e forestali e della giustizia, di concerto con i Ministri dell'interno e dell'ambiente; Emana Il seguente decreto-legge: Articolo 1 Modifiche al codice penale
Articolo 2 Entrata in vigore
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Courmayeur(*), addì 4 agosto 2000 CIAMPI AMATO, Presidente del Consiglio dei Ministri PECORARO SCANIO, Ministro delle politiche agricole e forestali FASSINO, Ministro della giustizia BIANCO, Ministro dell'interno BORDON, Ministro dell'ambiente Visto, il Guardasigilli: FASSINO |
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Si riusciranno ad individuare ed arrestare i
piromani? |
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| (*) Da notare il curioso
luogo di firma del decreto da parte del Presidente della Repubblica,
luogo sicuramente consono alla materia de quo, non fosse altro che per
gli splendidi boschi.
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[1] La legge di conversione ha soppresso il comma 4 dell’articolo 1. |
Il decreto legge è stato convertito, con modificazioni, dalla legge 6 ottobre 2000 n. 275 (pubblicata sulla “Gazzetta Ufficiale” del 7 ottobre 2000 n. 235).
La
Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
Art.
1
1.
Il decreto-legge 4
agosto 2000, n. 220, recante disposizioni urgenti per la repressione degli
incendi boschivi, è convertito in legge con le modificazioni riporta-te in
allegato alla presente legge.
2.
La presente legge
entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.
La
presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta
ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a
chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
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Articoli del codice penale modificati dal testo coordinato del decreto legge e della legge di conversione. |
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(In carattere evidenziato le modifiche apportate al codice penale). |
Articolo
423-bis
Incendio
boschivo
Chiunque
cagiona un incendio su boschi, selve o foreste ovvero su vivai forestali
destinati al
rimboschimento,
propri o altrui, è punito con la reclusione da quattro a dieci anni.
Se
l’incendio di cui al primo comma è cagionato per colpa, la pena è della
reclusione da uno a cinque anni.
Le
pene previste dal primo e dal secondo comma sono aumentate se dall’incendio
deriva pericolo per edifici o danno su aree protette.
Le
pene previste dal primo e dal secondo comma sono aumentate della metà, se
dall’incendio deriva un danno grave, esteso e persistente all’ambiente.
Articolo
424
Danneggiamento
seguito da incendio
Chiunque,
al di fuori delle ipotesi previste nell’articolo 423-bis, al solo
scopo di danneggiare la cosa altrui, appicca il fuoco a una cosa propria o
altrui è punito, se dal fatto sorge il pericolo di un incendio, con la
reclusione da sei mesi a due anni.
Se
segue l’incendio, si applicano le disposizioni
dell’articolo
423, ma la pena è
ridotta da un terzo alla metà.
Articolo
425
Circostanze
aggravanti
Nei
casi preveduti dagli articoli 423 e 424, la pena è aumentata se il fatto
è commesso:
1)
su edifici pubblici o destinati a uso pubblico, su monumenti, cimiteri e
loro dipendenze;
2)
su edifici abitati o destinati a uso di abitazione, su impianti
industriali o cantieri, o su miniere, cave, sorgenti o su acquedotti o altri
manufatti destinati a raccogliere e condurre le acque;
3)
su navi o altri edifici natanti, o su aeromobili;
4)
su scali ferroviari o marittimi, o aeroscali, magazzini generali o altri
depositi di merci o derrate, o su ammassi o depositi di materie esplodenti,
infiammabili o combustibili;
(comma
5 abrogato)
Articolo
449
Delitti
colposi di danno
Chiunque,
al di fuori delle ipotesi previste nel secondo comma dell’articolo 423-bis,
cagiona per colpa un incendio o un altro disastro preveduto dal capo primo
di questo titolo, è punito con la reclusione da uno a cinque anni.
La
pena è raddoppiata se si tratta di disastro ferroviario o di naufragio o di
sommersione di una nave adibita a trasporto di persone o di caduta di un
aeromobile adibito a trasporto di persone.