COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
Delib.ne
Assemblea Costituente 22 dicembre 1947. Costituzione
delle Repubblica Italiana
(Gazzetta Ufficiale, n. 298, del 27 dicembre 1947), entrata in
vigore il 1° gennaio 1948.
Principi FONDAMENTALI
1.
L'Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro.
La
sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei
limiti della Costituzione.
2.
La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo,
sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua
personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di
solidarietà politica, economica e sociale.
3.
Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti
alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di
religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.
È
compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e
sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei
cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e
l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione
politica, economica e sociale del Paese.
4.
La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e
promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto.
Ogni
cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e
la propria scelta, un'attività o una funzione che concorra al
progresso materiale o spirituale della società.
5.
La Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie
locali; attua nei servizi che dipendono dallo Stato il più ampio
decentramento amministrativo; adegua i princìpi ed i metodi della sua
legislazione alle esigenze dell'autonomia e del decentramento.
6.
La Repubblica tutela con apposite norme le minoranze
linguistiche.
7.
Lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine,
indipendenti e sovrani.
I loro
rapporti sono regolati dai Patti Lateranensi. Le modificazioni dei
Patti, accettate dalle due parti, non richiedono procedimento di
revisione costituzionale.
8.
Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla
legge.
Le
confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di
organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con
l'ordinamento giuridico italiano.
I loro
rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di intese con
le relative rappresentanze.
9.
La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca
scientifica e tecnica.
Tutela
il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione.
10.
L'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto
internazionale generalmente riconosciute.
La condizione giuridica
dello straniero è regolata dalla legge in conformità delle norme e dei
trattati internazionali.
Lo
straniero, al quale sia impedito nel suo paese l'effettivo esercizio
delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha
diritto d'asilo nel territorio della Repubblica, secondo le condizioni
stabilite dalla legge.
Non è
ammessa l'estradizione dello straniero per reati politici (1).
(1) Secondo
il disposto della L. Cost. 21 giugno 1967, n. 1 <<L’ultimo comma
dell’art. 10 e l’ultimo comma dell’art. 26 della Costituzione non
si applicano ai delitti di genocidio>>.
11.
L'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli
altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie
internazionali; consente, in condizioni di parità con gli altri Stati,
alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri
la pace e la giustizia fra le Nazioni; promuove e favorisce le
organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo.
12.
La bandiera della Repubblica è il tricolore italiano: verde, bianco e
rosso, a tre bande verticali di eguali dimensioni.
Parte
I
DIRITTI E DOVERI DEI
CITTADINI
Titolo
I
Rapporti
civili
13.
La libertà personale è inviolabile.
Non è
ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione o perquisizione
personale, né qualsiasi altra costrizione della libertà personale, se
non per atto motivato dell'autorità giudiziaria e nei soli casi e modi
previsti dalla legge.
In casi
eccezionali di necessità ed urgenza, indicati tassativamente dalla
legge, l'autorità di pubblica sicurezza può adottare provvedimenti
provvisori, che devono essere comunicati entro quarantotto ore
all'autorità giudiziaria e, se questa non li convalida nelle successive
quarantotto ore, si intendono revocati e restano privi di ogni effetto.
È
punita ogni violenza fisica e morale sulle persone comunque sottoposte a
restrizioni di libertà.
La
legge stabilisce i limiti massimi della carcerazione preventiva (1).
(1)
L'art. 11 della L. 28 luglio 1984,
n. 398, recante nuove norme in tema di diminuzione dei termini di
carcerazione cautelare, prescrive che le espressioni
<<carcerazione preventiva>> e <<custodia
preventiva>> siano sostituite dalla locuzione <<custodia
cautelare>>.
14.
Il domicilio è inviolabile.
Non vi
si possono eseguire ispezioni o perquisizioni o sequestri, se non nei
casi e modi stabiliti dalla legge secondo le garanzie prescritte per la
tutela della libertà personale.
Gli
accertamenti e le ispezioni per motivi di sanità e di incolumità
pubblica o a fini economici e fiscali sono regolati da leggi speciali.
15.
La libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma
di comunicazione sono inviolabili.
La loro
limitazione può avvenire soltanto per atto motivato dell'autorità
giudiziaria con le garanzie stabilite dalla legge.
16.
Ogni cittadino può circolare e soggiornare liberamente in qualsiasi
parte del territorio nazionale, salvo le limitazioni che la legge
stabilisce in via generale per motivi di sanità o di sicurezza. Nessuna
restrizione può essere determinata da ragioni politiche.
Ogni
cittadino è libero di uscire dal territorio della Repubblica e di
rientrarvi, salvo gli obblighi di legge.
17.
I cittadini hanno diritto di riunirsi pacificamente e senz'armi.
Per le
riunioni, anche in luogo aperto al pubblico, non è richiesto preavviso.
Delle
riunioni in luogo pubblico deve essere dato preavviso alle autorità,
che possono vietarle soltanto per comprovati motivi di sicurezza o di
incolumità pubblica.
18.
I cittadini hanno diritto di associarsi liberamente, senza
autorizzazione, per fini che non sono vietati ai singoli dalla legge
penale.
Sono
proibite le associazioni segrete e quelle che perseguono, anche
indirettamente, scopi politici mediante organizzazioni di carattere
militare.
19.
Tutti hanno diritto di professare liberamente la propria fede religiosa
in qualsiasi forma, individuale o associata, di farne propaganda e di
esercitarne in privato o in pubblico il culto, purché non si tratti di
riti contrari al buon costume.
20.
Il carattere ecclesiastico e il fine di religione o di culto d'una
associazione od istituzione non possono essere causa di speciali
limitazioni legislative, né di speciali gravami fiscali per la sua
costituzione, capacità giuridica e ogni forma di attività.
21.
Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con
la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione.
La
stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure.
Si può
procedere a sequestro soltanto per atto motivato dell'autorità
giudiziaria nel caso di delitti, per i quali la legge sulla stampa
espressamente lo autorizzi, o nel caso di violazione delle norme che la
legge stessa prescriva per l'indicazione dei responsabili.
In tali
casi, quando vi sia assoluta urgenza e non sia possibile il tempestivo
intervento dell'autorità giudiziaria, il sequestro della stampa
periodica può essere eseguito da ufficiali di polizia giudiziaria, che
devono immediatamente, e non mai oltre ventiquattro ore, fare denunzia
all'autorità giudiziaria. Se questa non lo convalida nelle ventiquattro
ore successive, il sequestro s'intende revocato e privo d'ogni effetto.
La
legge può stabilire, con norme di carattere generale, che siano resi
noti i mezzi di finanziamento della stampa periodica.
Sono
vietate le pubblicazioni a stampa, gli spettacoli e tutte le altre
manifestazioni contrarie al buon costume. La legge stabilisce
provvedimenti adeguati a prevenire e a reprimere le violazioni.
22.
Nessuno può essere privato, per motivi politici, della capacità
giuridica, della cittadinanza, del nome.
23.
Nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non
in base alla legge.
24.
Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e
interessi legittimi.
La
difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento.
Sono
assicurati ai non abbienti, con appositi istituti, i mezzi per agire e
difendersi davanti ad ogni giurisdizione.
La
legge determina le condizioni e i modi per la riparazione degli errori
giudiziari.
25.
Nessuno può essere distolto dal giudice naturale precostituito per
legge.
Nessuno
può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in
vigore prima del fatto commesso.
Nessuno
può essere sottoposto a misure di sicurezza se non nei casi previsti
dalla legge.
26.
L'estradizione del cittadino può essere consentita soltanto ove sia
espressamente prevista dalle convenzioni internazionali.
Non può
in alcun caso essere ammessa per reati politici.
27.
La responsabilità penale è personale.
L'imputato
non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva.
Le pene
non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e
devono tendere alla rieducazione del condannato.
Non è
ammessa la pena di morte, se non nei casi previsti dalle leggi militari
di guerra.
28.
I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono
direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e
amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti. In tali
casi la responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti
pubblici.
Titolo
II
Rapporti
etico-sociali
29.
La Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale
fondata sul matrimonio.
Il
matrimonio è ordinato sulla eguaglianza morale e giuridica dei coniugi,
con limiti stabiliti dalla legge a garanzia dell'unità familiare.
30.
È dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli,
anche se nati fuori dal matrimonio.
Nei
casi di incapacità dei genitori, la legge provvede a che siano assolti
i loro compiti.
La
legge assicura ai figli nati fuori dal matrimonio ogni tutela giuridica
e sociale, compatibile con i diritti dei membri della famiglia
legittima.
La
legge detta le norme e i limiti per la ricerca della paternità.
31.
La Repubblica agevola con misure economiche e altre provvidenze la
formazione della famiglia e l'adempimento dei compiti relativi, con
particolare riguardo alle famiglie numerose.
Protegge
la maternità, l'infanzia e la gioventù, favorendo gli istituti
necessari a tale scopo.
32.
La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo
e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli
indigenti.
Nessuno
può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per
disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti
imposti dal rispetto della persona umana.
33.
L'arte e la scienza sono libere e libero ne è l'insegnamento.
La
Repubblica detta le norme generali sull'istruzione ed istituisce scuole
statali per tutti gli ordini e gradi.
Enti e
privati hanno il diritto di istituire scuole ed istituti di educazione,
senza oneri per lo Stato.
La
legge, nel fissare i diritti e gli obblighi delle scuole non statali che
chiedono la parità, deve assicurare ad esse piena libertà e ai loro
alunni un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni di
scuole statali.
È
prescritto un esame di Stato per l'ammissione ai vari ordini e gradi di
scuole o per la conclusione di essi e per l'abilitazione all'esercizio
professionale.
Le
istituzioni di alta cultura, università ed accademie, hanno il diritto
di darsi ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti dalle leggi dello
Stato.
34.
La scuola è aperta a tutti.
L'istruzione
inferiore, impartita per almeno otto anni, è obbligatoria e gratuita.
I
capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di
raggiungere i gradi più alti degli studi.
La
Repubblica rende effettivo questo diritto con borse di studio, assegni
alle famiglie ed altre provvidenze, che devono essere attribuite per
concorso.
Titolo
III
Rapporti
economici
35.
La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni.
Cura la
formazione e l'elevazione professionale dei lavoratori.
Promuove
e favorisce gli accordi e le organizzazioni internazionali intesi ad
affermare e regolare i diritti del lavoro.
Riconosce
la libertà di emigrazione, salvo gli obblighi stabiliti dalla legge
nell'interesse generale, e tutela il lavoro italiano all'estero.
36.
Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità
e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé
e alla famiglia una esistenza libera e dignitosa.
La
durata massima della giornata lavorativa è stabilita dalla legge.
Il
lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a ferie annuali
retribuite, e non può rinunziarvi.
37.
La donna lavoratrice ha gli stessi diritti e, a parità di lavoro, le
stesse retribuzioni che spettano al lavoratore. Le condizioni di lavoro
devono consentire l'adempimento della sua essenziale funzione familiare
e assicurare alla madre e al bambino una speciale adeguata protezione.
La
legge stabilisce il limite minimo di età per il lavoro salariato.
La
Repubblica tutela il lavoro dei minori con speciali norme e garantisce
ad essi, a parità di lavoro, il diritto alla parità di retribuzione.0
38.
Ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per
vivere ha diritto al mantenimento e all'assistenza sociale.
I
lavoratori hanno diritto che siano provveduti ed assicurati mezzi
adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia,
invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria.
Gli
inabili ed i minorati hanno diritto all'educazione e all'avviamento
professionale.
Ai
compiti previsti in questo articolo provvedono organi ed istituti
predisposti o integrati dallo Stato.
L'assistenza
privata è libera.
39.
L'organizzazione sindacale è libera.
Ai
sindacati non può essere imposto altro obbligo se non la loro
registrazione presso uffici locali o centrali, secondo le norme di
legge.
È
condizione per la registrazione che gli statuti dei sindacati sanciscano
un ordinamento interno a base democratica.
I
sindacati registrati hanno personalità giuridica. Possono,
rappresentati unitariamente in proporzione dei loro iscritti, stipulare
contratti collettivi di lavoro con efficacia obbligatoria per tutti gli
appartenenti alle categorie alle quali il contratto si riferisce.
40.
Il diritto di sciopero si esercita nell'ambito delle leggi che lo
regolano.
41.
L’iniziativa economica privata è libera.
Non può
svolgersi in contrasto con l’utilità sociale o in modo da recare
danno alla sicurexzza, alla libertà, alla dignità umana.
La
legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l'attività
economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a
fini sociali.
42.
La proprietà è pubblica o privata. I beni economici appartengono allo
Stato, ad enti o a privati.
La
proprietà privata è riconosciuta e garantita dalla legge, che ne
determina i modi di acquisto, di godimento e i limiti allo scopo di
assicurarne la funzione sociale e di renderla accessibile a tutti.
La
proprietà privata può essere, nei casi preveduti dalla legge, e salvo
indennizzo, espropriata per motivi d'interesse generale.
La
legge stabilisce le norme ed i limiti della successione legittima e
testamentaria e i diritti dello Stato sulle eredità.
43.
A fini di utilità generale la legge può riservare originariamente o
trasferire, mediante espropriazione e salvo indennizzo, allo Stato, ad
enti pubblici o a comunità di lavoratori o di utenti, determinate
imprese o categorie di imprese, che si riferiscano a servizi pubblici
essenziali o a fonti di energia o a situazioni di monopolio ed abbiano
carattere di preminente interesse generale.
44.
Al fine di conseguire il razionale sfruttamento del suolo e di stabilire
equi rapporti sociali, la legge impone obblighi e vincoli alla proprietà
terriera privata, fissa limiti alla sua estensione secondo le regioni e
le zone agrarie, promuove ed impone la bonifica delle terre, la
trasformazione del latifondo e la ricostituzione delle unità
produttive; aiuta la piccola e la media proprietà.
La
legge dispone provvedimenti a favore delle zone montane.
45.
La Repubblica riconosce la funzione sociale della cooperazione a
carattere di mutualità e senza fini di speculazione privata. La legge
ne promuove e favorisce l'incremento con i mezzi più idonei e ne
assicura, con gli opportuni controlli, il carattere e le finalità.
La
legge provvede alla tutela e allo sviluppo dell'artigianato.
46.
Ai fini della elevazione economica e sociale del lavoro e in armonia con
le esigenze della produzione, la Repubblica riconosce il diritto dei
lavoratori a collaborare, nei modi e nei limiti stabiliti dalle leggi,
alla gestione delle aziende.
47.
La Repubblica incoraggia e tutela il risparmio in tutte le sue forme;
disciplina, coordina e controlla l'esercizio del credito.
Favorisce
l'accesso del risparmio popolare alla proprietà dell'abitazione, alla
proprietà diretta coltivatrice e al diretto e indiretto investimento
azionario nei grandi complessi produttivi del Paese.
Titolo
iv
Rapporti
politici
48. Sono elettori tutti i cittadini, uomini e donne, che hanno
raggiunto la maggiore età.
Il voto è personale ed
eguale, libero e segreto. Il suo esercizio è dovere civico.
La
legge stabilisce requisiti e modalità per l'esercizio del diritto di
voto dei cittadini residenti all'estero e ne assicura l'effettività. A
tal fine è istituita una circoscrizione Estero per l'elezione delle
Camere, alla quale sono assegnati seggi in numero stabilito da norma
costituzionale e secondo criteri determinati dalla legge (1).
Il
diritto di voto non può essere limitato se non per incapacità civile o
per effetto di sentenza penale irrevocabile e nei casi di indegnità
morale indicati dalla legge.
(1)
Comma aggiunto dall'art. 1, L. Cost. 17 gennaio 2000, n. 1 (Gazz. Uff.
20 gennaio 2000, n. 15).
49.
Tutti i cittadini hanno diritto di associarsi liberamente in partiti per
concorrere con metodo democratico a determinare la politica nazionale.
50.
Tutti i cittadini possono rivolgere petizioni alle Camere per chiedere
provvedimenti legislativi o esporre comuni necessità.
51.
Tutti i cittadini dell'uno o dell'altro sesso possono accedere agli
uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza,
secondo i requisiti stabiliti dalla legge.
La
legge può, per l'ammissione ai pubblici uffici e alle cariche elettive,
parificare ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica.
Chi è
chiamato a funzioni pubbliche elettive ha diritto di disporre del tempo
necessario al loro adempimento e di conservare il suo posto di lavoro.
52.
La difesa della Patria è sacro dovere del cittadino.
Il
servizio militare è obbligatorio nei limiti e modi stabiliti dalla
legge. Il suo adempimento non pregiudica la posizione di lavoro del
cittadino, né l'esercizio dei diritti politici.
L'ordinamento
delle Forze armate si informa allo spirito democratico della Repubblica.
53.
Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della
loro capacità contributiva.
Il
sistema tributario è informato a criteri di progressività.
54.
Tutti i cittadini hanno il dovere di essere fedeli alla Repubblica e di
osservare la Costituzione e le leggi.
I
cittadini cui sono affidate funzioni pubbliche hanno il dovere di
adempierle con disciplina ed onore, prestando giuramento nei casi
stabiliti dalla legge.
Parte
II
ORDINAMENTODELLA
REPUBBLICA.
Titolo
I
Il
Parlamento
Sezione I. Le
Camere.
55.
Il Parlamento si compone della Camera dei deputati e del Senato della
Repubblica.
Il
Parlamento si riunisce in seduta comune dei membri delle due Camere nei
soli casi stabiliti dalla Costituzione.
56.
(1) La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale e
diretto.
Il
numero dei deputati è di seicentotrenta, dodici dei quali eletti nella
circoscrizione Estero (2).
Sono
eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel giorno delle elezioni
hanno compiuto i venticinque anni di età.
La
ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni, fatto salvo il numero dei
seggi assegnati alla circoscrizione Estero, si effettua dividendo il
numero degli abitanti della Repubblica, quale risulta dall'ultimo
censimento generale della popolazione, per seicentodiciotto
e distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione di ogni
circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti
(3).
(1)
Questo articolo è stato modificato dalla legge costituzionale 9
febbraio l963 n. 2.
(2)
Questo comma è stato modificato dall’articolo 1, comma 1, della legge
costituzionale 23 gennaio 2001 n. 1.
(3)
Questo comma è stato modificato dall’articolo 1, comma 2, della legge
costituzionale 23 gennaio 2001 n. 1.
57. Il
Senato della Repubblica è eletto a base regionale, salvi i seggi
assegnati alla circoscrizione Estero.
Il
numero dei senatori elettivi è di trecentoquindici, sei dei quali
eletti nella circoscrizione Estero.
Nessuna
Regione può avere un numero di senatori inferiore a sette; il Molise ne
ha due, la Valle d'Aosta uno.
La
ripartizione dei seggi fra le Regioni, fatto salvo il numero dei seggi
assegnati alla circoscrizione Estero,
previa applicazione delle disposizioni del precedente comma, si effettua
in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo
censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei resti più
alti (1).
(1)
Articolo prima sostituito dall'art. 2, L. cost. 9 febbraio 1963, n. 2
poi così modificato dall'art. 2, L. cost. 27 dicembre 1963, n. 3 e
dall'art. 2, L. cost. 23 gennaio 2001, n. 1 (Gazz. Uff. 24 gennaio 2001,
n. 19). Il testo in vigore prima di quest'ultima modifica era il
seguente:
«57.
Il Senato della Repubblica è eletto a base regionale.
Il
numero dei senatori elettivi è di trecento-quindici.
Nessuna
Regione può avere un numero di senatori inferiore a sette; il Molise ne
ha due, la Valle d'Aosta uno.
La
ripartizione dei seggi fra le Regioni, previa applicazione delle
disposizioni del precedente comma, si effettua in proporzione alla
popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento
generale, sulla base dei quozienti interi e dei resti più alti.».
L'art.
3 della citata legge costituzionale n. 1/2001 ha, inoltre, così
disposto: «Art. 3. Disposizioni transitorie. 1. In sede di prima
applicazione della presente legge costituzionale ai sensi del terzo
comma dell'articolo 48 della Costituzione, la stessa legge che
stabilisce le modalità di attribuzione dei seggi assegnati alla
circoscrizione Estero stabilisce, altresì, le modificazioni delle norme
per l'elezione delle Camere conseguenti alla variazione del numero dei
seggi assegnati alle circoscrizioni del territorio nazionale.
2.
In caso di mancata approvazione della legge di cui al comma 1, si
applica la disciplina costituzionale anteriore».
58.
I senatori sono eletti a suffragio universale e diretto dagli elettori
che hanno superato il venticinquesimo anno di età.
Sono
eleggibili a senatori gli elettori che hanno compiuto il quarantesimo
anno.
59.
È senatore di diritto a vita, salvo rinunzia, chi è stato Presidente
della Repubblica.
Il
Presidente della Repubblica può nominare senatori a vita cinque
cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo
sociale, scientifico, artistico e letterario.
60.
(1) La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sono eletti per
cinque anni.
La
durata di ciascuna Camera non può essere prorogata se non per legge e
soltanto in caso di guerra.
(1) Questo
articolo è stato così modificato dalla L. cost. 9 febbraio l963, n.2.
61.
Le elezioni delle nuove Camere hanno luogo entro settanta giorni dalla
fine delle precedenti. La prima riunione ha luogo non oltre il ventesimo
giorno dalle elezioni.
Finché
non siano riunite le nuove Camere sono prorogati i poteri delle
precedenti.
62.
Le Camere si riuniscono di diritto il primo giorno non festivo di
febbraio e di ottobre.
Ciascuna
Camera può essere convocata in via straordinaria per iniziativa del suo
Presidente o del Presidente della Repubblica o di un terzo dei suoi
componenti.
Quando
si riunisce in via straordinaria una Camera, è convocata di diritto
anche l'altra.
63.
Ciascuna Camera elegge fra i suoi componenti il Presidente e l’Ufficio
di Presidenza.
Quando
il Parlamento si riunisce in seduta comune, il Presidente e l'Ufficio di
Presidenza sono quelli della Camera dei deputati.
64.
Ciascuna Camera adotta il proprio regolamento a maggioranza assoluta dei
suoi componenti.
Le
sedute sono pubbliche; tuttavia ciascuna delle due Camere e il
Parlamento a Camere riunite possono deliberare di adunarsi in seduta
segreta.
Le
deliberazioni di ciascuna Camera e del Parlamento non sono valide se non
è presente la maggioranza dei loro componenti, e se non sono adottate a
maggioranza dei presenti, salvo che la Costituzione prescriva una
maggioranza speciale.
I
membri del Governo, anche se non fanno parte delle Camere, hanno
diritto, e se richiesti obbligo, di assistere alle sedute. Devono essere
sentiti ogni volta che lo richiedono.
65.
La legge determina i casi di ineleggibilità e di incompatibilità con
l'ufficio di deputato e di senatore.
Nessuno
può appartenere contemporaneamente alle due Camere.
66.
Ciascuna Camera giudica dei titoli di ammissione dei suoi componenti e
delle cause sopraggiunte di ineleggibilità e di incompatibilità.
67.
Ogni membro del Parlamento rappresenta la Nazione ed esercita le sue
funzioni senza vincolo di mandato.
68.
(1) I membri del Parlamento non possono essere chiamati a rispondere
delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro
funzioni.
Senza
autorizzazione della Camera alla quale appartiene, nessun membro del
Parlamento può essere sottoposto a perquisizione personale o
domiciliare, né può essere arrestato, o altrimenti privato della
libertà personale, o mantenuto in detenzione, salvo che in esecuzione
di una sentenza irrevocabile di condanna, ovvero se sia colto nell'atto
di commettere un delitto per il quale è previsto l’arresto
obbligatorio in flagranza.
Analoga
autorizzazione è richiesta per sottoporre i membri del Parlamento ad
intercettazioni, in qualsiasi forma, di conversazioni o comunicazioni e
a sequestro di corrispondenza.
(1) Così
sostituito dall’art. 1 della L. cost. 29 ottobre l993, n. 3.
69.
I membri del Parlamento ricevono una indennità stabilita dalla legge.
Sezione
II. La formazione delle leggi.
70.
La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere.
71.
L'iniziativa delle leggi appartiene al Governo, a ciascun membro delle
Camere ed agli organi ed enti ai quali sia conferita da legge
costituzionale
Il
popolo esercita l'iniziativa delle leggi, mediante la proposta, da parte
di almeno cinquantamila elettori, di un progetto redatto in articoli.
72.
Ogni disegno di legge, presentato ad una Camera è, secondo le norme del
suo regolamento, esaminato da una Commissione e poi dalla Camera stessa,
che lo approva articolo per articolo e con votazione finale.
Il
regolamento stabilisce procedimenti abbreviati per i disegni di legge
dei quali è dichiarata l'urgenza.
Può
altresì stabilire in quali casi e forme l'esame e l'approvazione dei
disegni di legge sono deferiti a Commissioni, anche permanenti, composte
in modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi parlamentari. Anche in
tali casi, fino al momento della sua approvazione definitiva il disegno
di legge è rimesso alla Camera, se il Governo o un decimo dei
componenti della Camera o un quinto della Commissione richiedono che sia
discusso o votato dalla Camera stessa oppure che sia sottoposto alla sua
approvazione finale con sole dichiarazioni di voto. Il regolamento
determina le forme di pubblicità dei lavori delle Commissioni.
La
procedura normale di esame e di approvazione diretta da parte della
Camera è sempre adottata per i disegni di legge in materia
costituzionale ed elettorale e per quelli di delegazione legislativa, di
autorizzazione a ratificare trattati internazionali, di approvazione di
bilanci e consuntivi.
73.
Le leggi sono promulgate dal Presidente della Repubblica entro un mese
dall'approvazione.
Se le
Camere, ciascuna a maggioranza assoluta dei propri componenti, ne
dichiarano l'urgenza, la legge è promulgata nel termine da essa
stabilito.
Le
leggi sono pubblicate subito dopo la promulgazione ed entrano in vigore
il quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione, salvo che le
leggi stesse stabiliscano un termine diverso.
74.
Il Presidente della Repubblica, prima di promulgare la legge, può con
messaggio motivato alle Camere chiedere una nuova deliberazione.
Se le
Camere approvano nuovamente la legge, questa deve essere promulgata.
75.
È indetto referendum popolare per deliberare l’abrogazione, totale o
parziale, di una legge o di un atto avente valore di legge, quando lo
richiedono cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali.
Non è
ammesso il referendum per le
leggi tributarie e di bilancio, di amnistia e di indulto, di
autorizzazione a ratificare trattati internazionali.
Hanno
diritto di partecipare al
referendum tutti i cittadini chiamati ad eleggere la Camera dei
deputati.
La
proposta soggetta a referendum
è approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli
aventi diritto, e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente
espressi.
La
legge determina le modalità di attuazione del referendum.
76.
L'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al
Governo se non con determinazione di princìpi e criteri direttivi e
soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.
77.
Il Governo non può, senza delegazione delle Camere, emanare decreti che
abbiano valore di legge ordinaria.
Quando,
in casi straordinari di necessità e d'urgenza, il Governo adotta, sotto
la sua responsabilità, provvedimenti provvisori con forza di legge,
deve il giorno stesso presentarli per la conversione alle Camere che,
anche se sciolte, sono appositamente convocate e si riuniscono entro
cinque giorni.
I
decreti perdono efficacia sin dall'inizio, se non sono convertiti in
legge entro sessanta giorni dalla loro pubblicazione. Le Camere possono
tuttavia regolare con legge i rapporti giuridici sorti sulla base dei
decreti non convertiti.
78.
Le Camere deliberano lo stato di guerra e conferiscono al Governo i
poteri necessari.
79.
(1) L'amnistia e l'indulto
sono concessi con legge deliberata a maggioranza dei due terzi dei
componenti di ciascuna Camera, in ogni suo articolo e nella votazione
finale.
La
legge che concede l'amnistia o l'indulto stabilisce il termine per la
loro applicazione.
In ogni
caso l'amnistia e l'indulto non possono applicarsi ai reati commessi
successivamente alla presentazione del disegno di legge.
(1)
Questo articolo è stato così
sostituito dall'art. 1 della L. cost. 6 marzo l992, n. 1.
80.
Le Camere autorizzano con legge la ratifica dei trattati internazionali
che sono di natura politica, o prevedono arbitrati o regolamenti
giudiziari, o importano variazioni del territorio od oneri alle finanze
o modificazioni di leggi.
81.
Le Camere approvano ogni anno i bilanci e il rendiconto consuntivo
presentati dal Governo.
L'esercizio
provvisorio del bilancio non può essere concesso se non per legge e per
periodi non superiori complessivamente a quattro mesi.
Con la
legge di approvazione del bilancio non si possono stabilire nuovi
tributi e nuove spese.
Ogni
altra legge che importi nuove e maggiori spese deve indicare i mezzi per
farvi fronte.
82.
Ciascuna Camera può disporre inchieste su materie di pubblico
interesse.
A tale
scopo nomina fra i propri componenti una Commissione formata in modo da
rispecchiare la proporzione dei vari gruppi. La Commissione d'inchiesta
procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse
limitazioni dell'autorità giudiziaria.
Titolo
II
Il
Presidente della Repubblica
83.
Il Presidente della Repubblica è eletto dal Parlamento in seduta comune
dei suoi membri.
All'elezione
partecipano tre delegati per ogni Regione eletti dal Consiglio regionale
in modo che sia assicurata la rappresentanza delle minoranze. La Valle d
'Aosta ha un solo delegato.
L'elezione
del Presidente della Repubblica ha luogo per scrutinio segreto a
maggioranza di due terzi dell'assemblea. Dopo il terzo scrutinio è
sufficiente la maggioranza assoluta.
84.
Può essere eletto Presidente della Repubblica ogni cittadino che abbia
compiuto cinquanta anni d'età e goda dei diritti civili e politici.
L'ufficio
di Presidente della Repubblica è incompatibile con qualsiasi altra
carica.
L'assegno
e la dotazione del Presidente sono determinati per legge.
85.
Il Presidente della Repubblica é eletto per sette anni.
Trenta
giorni prima che scada il termine, il Presidente della Camera dei
deputati convoca in seduta comune il Parlamento e i delegati regionali,
per eleggere il nuovo Presidente della Repubblica.
Se le
Camere sono sciolte, o manca meno di tre mesi alla loro cessazione, la
elezione ha luogo entro quindici giorni dalla riunione delle Camere
nuove. Nel frattempo sono prorogati i poteri del Presidente in carica.
86.
Le funzioni del Presidente della Repubblica, in ogni caso che egli non
possa adempierle, sono esercitate dal Presidente del Senato.
In caso
di impedimento permanente o di morte o di dimissioni del Presidente
della Repubblica, il Presidente della Camera dei deputati indice la
elezione del nuovo Presidente della Repubblica entro quindici giorni,
salvo il maggior termine previsto se le Camere sono sciolte o manca meno
di tre mesi alla loro cessazione.
87.
Il Presidente della Repubblica è il capo dello Stato e rappresenta
l'unità nazionale.
Può
inviare messaggi alle Camere.
Indice
le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione.
Autorizza
la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del
Governo.
Promulga
le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.
Indice
il referendum popolare nei
casi previsti dalla Costituzione.
Nomina,
nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato.
Accredita
e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati
internazionali, previa, quando occorra, l'autorizzazione delle Camere.
Ha il
comando delle Forze Armate, presiede il Consiglio supremo di difesa
costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato
dalle Camere.
Presiede il Consiglio
superiore della magistratura.
Può concedere grazia e
commutare le pene.
Conferisce le onorificenze
della Repubblica.
88.
Il Presidente della Repubblica può, sentiti i loro Presidenti,
sciogliere le Camere o anche una sola di esse.
Non può
esercitare tale facoltà negli ultimi sei mesi del suo mandato, salvo
che essi coincidano in tutto o in parte con gli ultimi sei mesi della
legislatura (1).
(1)
Questo comma è stato così sostituito dall'art. 1 della L. cost. 4
novembre 1991, n. 1, recante modifiche a questo articolo della
Costituzione.
89.
Nessun atto del Presidente della Repubblica è valido se non è
controfirmato dai ministri proponenti, che ne assumono la responsabilità.
Gli
atti che hanno valore legislativo e gli altri indicati dalla legge sono
controfirmati anche dal Presidente del Consiglio dei ministri.
90.
Il Presidente della Repubblica non è responsabile degli atti compiuti
nell'esercizio delle sue funzioni, tranne che per alto tradimento o per
attentato alla Costituzione.
In tali
casi è messo in stato di accusa dal Parlamento in seduta comune, a
maggioranza assoluta dei suoi membri.
91.
Il Presidente della Repubblica, prima di assumere le sue funzioni,
presta giuramento di fedeltà alla Repubblica e di osservanza della
Costituzione dinanzi al Parlamento in seduta comune.
Titolo III
Il
Governo
Sezione I. Il
Consiglio dei ministri.
92.
IL Governo della Repubblica è composto del Presidente del Consiglio e
dei ministri, che costituiscono insieme il Consiglio dei ministri.
Il
Presidente della Repubblica nomina il Presidente del Consiglio dei
ministri e, su proposta di questo, i ministri.
93.
Il Presidente del Consiglio dei ministri e i ministri, prima di assumere
le funzioni, prestano giuramento nelle mani del Presidente della
Repubblica.
94.
Il Governo deve avere la fiducia delle due Camere.
Ciascuna
Camera accorda o revoca la fiducia mediante mozione motivata e votata
per appello nominale.
Entro
dieci giorni dalla sua formazione il Governo si presenta alle Camere per
ottenerne la fiducia.
Il voto
contrario di una o entrambe le Camere su una proposta del Governo non
importa obbligo di dimissioni.
La
mozione di sfiducia deve essere firmata da almeno un decimo dei
componenti della Camera e non può essere messa in discussione prima di
tre giorni dalla sua presentazione.
95.
Il Presidente del Consiglio dei ministri dirige la politica generale del
Governo e ne è responsabile. Mantiene l'unità di indirizzo politico ed
amministrativo, promuovendo e coordinando l'attività dei ministri.
I
ministri sono responsabili collegialmente degli atti del Consiglio dei
ministri, e individualmente degli atti dei loro dicasteri.
La
legge provvede all'ordinamento della Presidenza del Consiglio e
determina il numero, le attribuzioni e l'organizzazione dei ministeri.
96.
(1) Il Presidente del Consiglio dei ministri ed i ministri, anche se
cessati dalla carica, sono sottoposti, per i reati commessi
nell'esercizio delle loro funzioni, alla giurisdizione ordinaria, previa
autorizzazione del Senato della Repubblica o della Camera dei deputati,
secondo le norme stabilite con legge costituzionale.
(1) Questo
articolo è stato così sostituito dall’art. 1 della L. cost. 16
gennaio 1989, n. l..
Sezione
II. La pubblica Amministrazione
97.
I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in
modo che siano assicurati il buon andamento e l'imparzialità
dell'amministrazione.
Nell'ordinamento
degli uffici sono determinate le sfere di competenza, le attribuzioni e
le responsabilità proprie dei funzionari.
Agli
impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso,
salvo i casi stabiliti dalla legge.
98.
I pubblici impiegati sono al servizio esclusivo della Nazione.
Se sono
membri del Parlamento, non possono conseguire promozioni se non per
anzianità.
Si
possono con legge stabilire limitazioni al diritto d'iscriversi ai
partiti politici per i magistrati, i militari di carriera in servizio
attivo, i funzionari ed agenti di polizia, i rappresentanti diplomatici
e consolari all'estero.
Sezione III. Gli
organi ausiliari.
99.
Il Consiglio nazionale della economia e del lavoro è composto, nei modi
stabiliti dalla legge, di esperti e di rappresentanti delle categorie
produttive, in misura che tenga conto della loro importanza numerica e
qualitativa.
È
organo di consulenza delle Camere e del Governo per le materie e secondo
le funzioni che gli sono attribuite dalla legge.
Ha
l'iniziativa legislativa e può contribuire alla elaborazione della
legislazione economica e sociale secondo i princìpi ed entro i limiti
stabiliti dalla legge.
100.
Il Consiglio di Stato è organo di consulenza giuridico-amministrativa e
di tutela della giustizia nell'amministrazione.
La
Corte dei conti esercita il controllo preventivo di legittimità sugli
atti del Governo, e anche quello successivo sulla gestione del bilancio
dello Stato. Partecipa, nei casi e nelle forme stabiliti dalla legge, al
controllo sulla gestione finanziaria degli enti a cui lo Stato
contribuisce in via ordinaria. Riferisce direttamente alle Camere sul
risultato del riscontro eseguito.
La
legge assicura l'indipendenza dei due Istituti e dei loro componenti di
fronte al Governo.
Titolo
IV
La
Magistratura
Sezione
I. Ordinamento giurisdizionale.
101.
La giustizia è amministrata in nome del popolo.
I
giudici sono soggetti soltanto alla legge.
102.
La funzione giurisdizionale è esercitata da magistrati ordinari
istituiti e regolati dalle norme sull'ordinamento giudiziario.
Non
possono essere istituiti giudici straordinari o giudici speciali.
Possono soltanto istituirsi presso gli organi giudiziari ordinari
sezioni specializzate per determinate materie, anche con la
partecipazione di cittadini idonei estranei alla magistratura.
La
legge regola i casi e le forme della partecipazione diretta del popolo
all'amministrazione della giustizia.
103.
II Consiglio di Stato e gli altri organi di giustizia amministrativa
hanno giurisdizione per la tutela nei confronti della pubblica
amministrazione degli interessi legittimi e, in particolari materie
indicate dalla legge, anche dei diritti soggettivi.
La
Corte dei conti ha giurisdizione nelle materie di contabilità pubblica
e nelle altre specificate dalla legge.
I
tribunali militari in tempo di guerra hanno la giurisdizione stabilita
dalla legge. In tempo di pace hanno giurisdizione soltanto per i reati
militari commessi da appartenenti alle Forze Armate.
104.
La magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni
altro potere.
Il
Consiglio superiore della magistratura è presieduto dal Presidente
della Repubblica.
Ne
fanno parte di diritto il primo Presidente e il procuratore generale
della Corte di Cassazione.
Gli
altri componenti sono eletti per due terzi da tutti i magistrati
ordinari tra gli appartenenti alle varie categorie, e per un terzo dal
Parlamento in seduta comune tra professori ordinari di università in
materie giuridiche ed avvocati dopo quindici anni di esercizio.
Il
Consiglio elegge un vice Presidente fra i componenti designati dal
Parlamento.
I
membri elettivi del Consiglio durano in carica quattro anni e non sono
immediatamente rieleggibili.
Non
possono, finché sono in carica, essere iscritti negli albi
professionali, né far parte del Parlamento o di un Consiglio regionale.
105. Spettano al Consiglio superiore della magistratura, secondo le
norme dell'ordinamento giudiziario, le assunzioni, le assegnazioni ed i
trasferimenti, le promozioni e i provvedimenti disciplinari nei riguardi
dei magistrati.
106.
Le nomine dei magistrati hanno luogo per concorso.
La
legge sull'ordinamento giudiziario può ammettere la nomina, anche
elettiva, di magistrati onorari per tutte le funzioni attribuite a
giudici singoli.
Su
designazione del Consiglio superiore della magistratura possono essere
chiamati all'ufficio di consiglieri di Cassazione, per meriti insigni,
professori ordinari di università in materie giuridiche e avvocati che
abbiano quindici anni di esercizio e siano iscritti negli albi speciali
per le giurisdizioni superiori.
107.
I magistrati sono inamovibili. Non possono essere dispensati o sospesi
dal servizio, né destinati ad altre sedi o funzioni se non in seguito a
decisione del Consiglio superiore della magistratura, adottata o per i
motivi e con le garanzie di difesa stabilite dall'ordinamento
giudiziario o con il loro consenso.
Il
ministro della giustizia ha facoltà di promuovere l'azione
disciplinare.
I
magistrati si distinguono fra loro soltanto per diversità di funzioni.
Il
pubblico ministero gode delle garanzie stabilite nei suoi riguardi dalle
norme sull'ordinamento giudiziario.
108.
Le norme sull'ordinamento giudiziario e su ogni magistratura sono
stabilite con legge.
La
legge assicura l'indipendenza dei giudici delle giurisdizioni speciali,
del pubblico ministero presso di esse, e degli estranei che partecipano
all'amministrazione della giustizia.
109.
L'autorità giudiziaria dispone direttamente della polizia giudiziaria.
110.
Ferme le competenze del Consiglio superiore della magistratura, spettano
al Ministro della giustizia l'organizzazione e il funzionamento dei
servizi relativi alla giustizia.
Sezione
II. Norme sulla giurisdizione
.
111.
La giurisdizione si attua mediante il giusto processo regolato dalla
legge (1).
Ogni
processo si svolge nel contradditorio tra le parti, in condizioni di
parità, davanti a giudice terzo e imparziale. La legge ne assicura la
ragionevole durata (1).
Nel
processo penale, la legge assicura che la persona accusata di un reato
sia, nel più breve tempo possibile, informata riservatamente della
natura e dei motivi dell'accusa elevata a suo carico; disponga del tempo
e delle condizioni necessari per preparare la sua difesa; abbia la
facoltà, davanti al giudice, di interrogare o di far interrogare le
persone che rendono dichiarazioni a suo carico, di ottenere la
convocazione e l'interrogatorio di persone a sua difesa nelle stesse
condizioni dell'accusa e l'acquisizione di ogni altro mezzo di prova a
suo favore; sia assistita da un interprete se non comprende o non parla
la lingua impiegata nel processo (1).
Il
processo penale è regolato dal principio del contradditorio nella
formazione della prova. La colpevolezza dell'imputato non può essere
provata sulla base di dichiarazioni rese da chi, per libera scelta, si
è sempre volontariamente sottratto all'interrogatorio da parte
dell'imputato o del suo difensore (1).
La
legge regola i casi la cui formazione della prova non ha luogo in
contradditorio per consenso dell'imputato o per accertata impossibilità
di natura oggettiva o per effetto di provata condotta illecita (1).
Tutti i
provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati
[Cost. 13, 14, 15, 21].
Contro
le sentenze e contro i provvedimenti sulla libertà personale
[Cost. 13], pronunciati dagli organi giurisdizionali ordinari o
speciali, è sempre ammesso ricorso in Cassazione per violazione di
legge [Cost. 137]. Si può
derogare a tale norma soltanto per le sentenze dei Tribunali militari in
tempo di guerra [Cost. 103;
disp. att. Cost. VI].
Contro
le decisioni del Consiglio di Stato e della Corte dei conti il ricorso
in Cassazione è ammesso per i soli motivi inerenti alla giurisdizione
[Cost. 131].
(1)
Comma così inserito dall'art. 1, L. Cost. 23 novembre 1999, n. 2 (Gazz.
Uff. 23 dicembre 1999, n. 300). L'art. 2 della stessa ha disposto che la
legge regoli l'applicazione dei principi in essa contenuti, ai processi
penali in corso alla data della sua entrata in vigore. In attuazione di
tale disposizione, l'art. 1, D.L. 7 gennaio 2000, n. 2, convertito in
legge, con modificazioni, dall'art. 1, L. 25 febbraio 2000, n. 35, ha
così stabilito:
«Art.
1 - 1. Fino alla data di entrata in vigore della legge che disciplina
l'attuazione dell'articolo 111 della Costituzione, come modificato dalla
legge costituzionale 23 novembre 1999, n. 2, ed in applicazione
dell'articolo 2 della stessa legge costituzionale, i principi di cui
all'articolo 111 della Costituzione si applicano ai procedimenti in
corso salve le regole contenute nei commi successivi.
2.
Le dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari da chi, per
libera scelta, si è sempre volontariamente sottratto all'esame
dell'imputato o del suo difensore, sono valutate, se già acquisite al
fascicolo per il dibattimento, solo se la loro attendibilità è
confermata da altri elementi di prova, assunti o formati con diverse
modalità.
3.
Le dichiarazioni possono essere comunque valutate quando, sulla base di
elementi concreti, verificati in contraddittorio, risulta che la persona
è stata sottoposta a violenza, minaccia, offerta o promessa di denaro o
di altra utilità affinché si sottragga all'esame.
4.
Alle dichiarazioni acquisite al fascicolo per il dibattimento, e già
valutate ai fini delle decisioni, si applicano nel giudizio dinanzi alla
Corte di cassazione le disposizioni vigenti in materia di valutazione
della prova al momento delle decisioni stesse.
5.
Nell'udienza preliminare dei processi penali in corso nei confronti di
imputato minorenne, il giudice, se ritiene di poter decidere allo stato
degli atti, informa l'imputato della possibilità di consentire che il
procedimento a suo carico sia definito in quella fase.
6.
Le disposizioni dei commi precedenti si applicano anche ai procedimenti
che proseguono con le norme del codice di procedura penale anteriormente
vigente».
112.
Il Pubblico ministero ha l'obbligo di esercitare l'azione penale.
113.
Contro gli atti della pubblica amministrazione è sempre ammessa la
tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi dinanzi
agli organi di giurisdizione ordinaria o amministrativa.
Tale
tutela giurisdizionale non può essere esclusa o limitata a particolari
mezzi di impugnazione o per determinate categorie di atti.
La
legge determina quali organi di giurisdizione possono annullare gli atti
della pubblica amministrazione nei casi e con gli effetti previsti dalla
legge stessa.
Titolo V
(Riportiamo qui di seguito il nuovo testo del Titolo V - parte seconda -
della Costituzione approvato in via definitiva dal Parlamento in data 8
marzo 2001 ed oggetto del referendum indetto ai sensi dell’art. 138
Cost. del 7 ottobre 2001. In calce al testo delle norme transitorie
della Costituzione è stato riportato altresì il testo previgente del
Titolo V e una sintesi della riforma punto per punto).
Art. 114. La Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Province,
dalle Città metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato.
I Comuni, le Province,
le Città metropolitane e le Regioni sono enti autonomi con propri
statuti, poteri e funzioni secondo i princìpi fissati dalla
Costituzione.
Roma è la capitale
della Repubblica. La legge dello Stato disciplina il suo ordinamento.
Art. 115.
(abrogato)
Art. 116.
Il Friuli Venezia Giulia, la Sardegna, la Sicilia, il
Trentino-Alto Adige/Südtirol e la Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste
dispongono di forme e condizioni particolari di autonomia, secondo i
rispettivi statuti speciali adottati con legge costituzionale.
La Regione Trentino-Alto
Adige/Südtirol è costituita dalle Province autonome di Trento e di
Bolzano.
Ulteriori forme e
condizioni particolari di autonomia, concernenti le materie di cui al
terzo comma dell’articolo 117 e le materie indicate dal secondo comma
del medesimo articolo alle lettere l), limitatamente
all’organizzazione della giustizia di pace, n) e s), possono essere
attribuite ad altre Regioni, con legge dello Stato, su iniziativa della
Regione interessata, sentiti gli enti locali, nel rispetto dei princìpi
di cui all’articolo 119. La legge è approvata dalle Camere a
maggioranza assoluta dei componenti, sulla base di intesa fra lo Stato e
la Regione interessata.
Art. 117. La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle
Regioni nel rispetto della Costituzione, nonchè dei vincoli derivanti
dall’ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.
Lo Stato ha legislazione
esclusiva nelle seguenti materie:
a) politica estera e
rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l’Unione
europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati
non appartenenti all’Unione europea;
b) immigrazione;
c) rapporti tra la
Repubblica e le confessioni religiose;
d) difesa e Forze
armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi;
e) moneta, tutela del
risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza; sistema
valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; perequazione
delle risorse finanziarie;
f) organi dello Stato e
relative leggi elettorali; referendum statali; elezione del Parlamento
europeo;
g) ordinamento e
organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici
nazionali;
h) ordine pubblico e
sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale;
i) cittadinanza, stato
civile e anagrafi;
l) giurisdizione e norme
processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa;
m) determinazione dei
livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e
sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;
n) norme generali
sull’istruzione;
o) previdenza sociale;
p) legislazione
elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni,
Province e Città metropolitane;
q) dogane, protezione
dei confini nazionali e profilassi internazionale;
r) pesi, misure e
determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e
informatico dei dati dell’amministrazione statale, regionale e locale;
opere dell’ingegno;
s) tutela
dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni culturali.
Sono materie di
legislazione concorrente quelle relative a: rapporti internazionali e
con l’Unione europea delle Regioni; commercio con l’estero; tutela e
sicurezza del lavoro; istruzione, salva l’autonomia delle istituzioni
scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione
professionale; professioni; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno
all’innovazione per i settori produttivi; tutela della salute;
alimentazione; ordinamento sportivo; protezione civile; governo del
territorio; porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di
navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione, trasporto e
distribuzione nazionale dell’energia; previdenza complementare e
integrativa; armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della
finanza pubblica e del sistema tributario; valorizzazione dei beni
culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività
culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a
carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere
regionale. Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni
la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei princìpi
fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato.
Spetta alle Regioni la
potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente
riservata alla legislazione dello Stato.
Le Regioni e le Province
autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza,
partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi
comunitari e provvedono all’attuazione e all’esecuzione degli
accordi internazionali e degli atti dell’Unione europea, nel rispetto
delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina
le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di
inadempienza.
La potestà
regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva,
salva delega alle Regioni. La potestà regolamentare spetta alle Regioni
in ogni altra materia. I Comuni, le Province e le Città metropolitane
hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina
dell’organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro
attribuite.
Le leggi regionali
rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e
delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la
parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive.
La legge regionale
ratifica le intese della Regione con altre Regioni per il migliore
esercizio delle proprie funzioni, anche con individuazione di organi
comuni.
Nelle materie di sua
competenza la Regione può concludere accordi con Stati e intese con
enti territoriali interni ad altro Stato, nei casi e con le forme
disciplinati da leggi dello Stato.
Art. 118. Le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni salvo
che, per assicurarne l’esercizio unitario, siano conferite a Province,
Città metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei princìpi di
sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza.
I Comuni, le Province e
le Città metropolitane sono titolari di funzioni amministrative proprie
e di quelle conferite con legge statale o regionale, secondo le
rispettive competenze.
La legge statale
disciplina forme di coordinamento fra Stato e Regioni nelle materie di
cui alle lettere b) e h) del secondo comma dell’articolo 117, e
disciplina inoltre forme di intesa e coordinamento nella materia della
tutela dei beni culturali.
Stato, Regioni, Città
metropolitane, Province e Comuni favoriscono l’autonoma iniziativa dei
cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di
interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà.
Art. 119. I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le
Regioni hanno autonomia finanziaria di entrata e di spesa.
I Comuni, le Province,
le Città metropolitane e le Regioni hanno risorse autonome.
Stabiliscono e applicano tributi ed entrate propri, in armonia con la
Costituzione e secondo i princìpi di coordinamento della finanza
pubblica e del sistema tributario. Dispongono di compartecipazioni al
gettito di tributi erariali riferibile al loro territorio.
La legge dello Stato
istituisce un fondo perequativo, senza vincoli di destinazione, per i
territori con minore capacità fiscale per abitante.
Le risorse derivanti
dalle fonti di cui ai commi precedenti consentono ai Comuni, alle
Province, alle Città metropolitane e alle Regioni di finanziare
integralmente le funzioni pubbliche loro attribuite.
Per promuovere lo
sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, per rimuovere
gli squilibri economici e sociali, per favorire l’effettivo esercizio
dei diritti della persona, o per provvedere a scopi diversi dal normale
esercizio delle loro funzioni, lo Stato destina risorse aggiuntive ed
effettua interventi speciali in favore di determinati Comuni, Province,
Città metropolitane e Regioni.
I Comuni, le Province,
le Città metropolitane e le Regioni hanno un proprio patrimonio,
attribuito secondo i princìpi generali determinati dalla legge dello
Stato. Possono ricorrere all’indebitamento solo per finanziare spese
di investimento. È esclusa ogni garanzia dello Stato sui prestiti dagli
stessi contratti.
Art. 120. La Regione non può istituire dazi di importazione o
esportazione o transito tra le Regioni, nè adottare provvedimenti che
ostacolino in qualsiasi modo la libera circolazione delle persone e
delle cose tra le Regioni, nè limitare l’esercizio del diritto al
lavoro in qualunque parte del territorio nazionale.
Il Governo può
sostituirsi a organi delle Regioni, delle Città metropolitane, delle
Province e dei Comuni nel caso di mancato rispetto di norme e trattati
internazionali o della normativa comunitaria oppure di pericolo grave
per l’incolumità e la sicurezza pubblica, ovvero quando lo richiedono
la tutela dell’unità giuridica o dell’unità economica e in
particolare la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni
concernenti i diritti civili e sociali, prescindendo dai confini
territoriali dei governi locali. La legge definisce le procedure atte a
garantire che i poteri sostitutivi siano esercitati nel rispetto del
principio di sussidiarietà e del principio di leale collaborazione.
Art. 121. Sono organi della Regione: il Consiglio regionale, la
Giunta e il suo presidente. Il Consiglio regionale esercita le potestà
legislative attribuite alla Regione e le altre funzioni conferitegli
dalla Costituzione e dalle leggi. Può fare proposte di legge alle
Camere. La Giunta regionale è l'organo esecutivo delle Regioni. Il
Presidente della Giunta rappresenta la Regione; dirige la politica della
Giunta e ne è responsabile; promulga le leggi ed emana i regolamenti
regionali; dirige le funzioni amministrative delegate dallo Stato alla
Regione, conformandosi alle istruzioni del Governo della Repubblica.
Art. 122.
Il sistema di elezione e
i casi di ineleggibilità e di incompatibilità del Presidente e degli
altri componenti della Giunta regionale nonché dei consiglieri
regionali sono disciplinati con legge della Regione nei limiti dei princìpi
fondamentali stabiliti con legge della Repubblica, che stabilisce anche
la durata degli organi elettivi. Nessuno può appartenere
contemporaneamente a un Consiglio o a una Giunta regionale e ad una
delle Camere del Parlamento, ad un altro Consiglio o ad altra Giunta
regionale, ovvero al Parlamento europeo. Il Consiglio elegge tra i suoi
componenti un Presidente e un ufficio di presidenza. I consiglieri
regionali non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni
espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni. Il
Presidente della Giunta regionale, salvo che lo statuto regionale
disponga diversamente, è eletto a suffragio universale e diretto. Il
Presidente eletto nomina e revoca i componenti della Giunta.
Art. 123. Ciascuna Regione ha uno statuto che, in armonia con la
Costituzione, ne determina la forma di governo e i princìpi
fondamentali di organizzazione e funzionamento. Lo statuto regola
l'esercizio del diritto di iniziativa e del referendum su leggi e
provvedimenti amministrativi della Regione e la pubblicazione delle
leggi e dei regolamenti regionali. Lo statuto è approvato e modificato
dal Consiglio regionale con legge approvata a maggioranza assoluta dei
suoi componenti, con due deliberazioni successive adottate ad intervallo
non minore di due mesi. Per tale legge non è richiesta l'apposizione
del visto da parte del Commissario del Governo. Il Governo della
Repubblica può promuovere la questione di legittimità costituzionale
sugli statuti regionali dinanzi alla Corte costituzionale entro trenta
giorni dalla loro pubblicazione. Lo statuto è sottoposto a referendum
popolare qualora entro tre mesi dalla sua pubblicazione ne faccia
richiesta un cinquantesimo degli elettori della Regione o un quinto dei
componenti il Consiglio regionale. Lo statuto sottoposto a referendum
non è promulgato se non è approvato dalla maggioranza dei voti validi.
In ogni Regione, lo
statuto disciplina il Consiglio delle autonomie locali, quale organo di
consultazione fra la Regione e gli enti locali.
Art. 124.
(abrogato)
Art. 125.
(abrogato solo il I°comma). Nella Regione sono istituiti organi
di giustizia amministrativa di primo grado, secondo l'ordinamento
stabilito da legge della Repubblica. Possono istituirsi sezioni con sede
diversa dal capoluogo della Regione.
Art. 126. Con decreto motivato del Presidente della Repubblica sono
disposti lo scioglimento del Consiglio regionale e la rimozione del
Presidente della Giunta che abbiano compiuto atti contrari alla
Costituzione o gravi violazioni di legge. Lo scioglimento e la rimozione
possono altresì essere disposti per ragioni di sicurezza nazionale. Il
decreto è adottato sentita una Commissione di deputati e senatori
costituita, per le questioni regionali, nei modi stabiliti con legge
della Repubblica. Il Consiglio regionale può esprimere la sfiducia nei
confronti del Presidente della Giunta mediante mozione motivata,
sottoscritta da almeno un quinto dei suoi componenti e approvata per
appello nominale a maggioranza assoluta dei componenti. La mozione non
può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla
presentazione. L'approvazione della mozione di sfiducia nei confronti
del Presidente della Giunta eletto a suffragio universale e diretto,
nonché la rimozione, l'impedimento permanente, la morte o le dimissioni
volontarie dello stesso comportano le dimissioni della Giunta e lo
scioglimento del Consiglio. In ogni caso i medesimi effetti conseguono
alle dimissioni contestuali della maggioranza dei componenti il
Consiglio.
In ogni Regione, lo
statuto disciplina il Consiglio delle autonomie locali, quale organo di
consultazione fra la Regione e gli enti locali.
Art. 127. Il Governo, quando ritenga che una legge regionale ecceda
la competenza della Regione, può promuovere la questione di legittimità
costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale entro sessanta giorni
dalla sua pubblicazione.
La Regione, quando
ritenga che una legge o un atto avente valore di legge dello Stato o di
un’altra Regione leda la sua sfera di competenza, può promuovere la
questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte
costituzionale entro sessanta giorni dalla pubblicazione della legge o
dell’atto avente valore di legge.
Art. 128.
(abrogato)
Art. 129.
(abrogato)
Art. 130. (abrogato)
Art. 131.
Sono costituite le
seguenti Regioni: Piemonte; Valle d'Aosta; Lombardia; Trentino-Alto
Adige; Veneto; Friuli-Venezia Giulia; Liguria; Emilia-Romagna; Toscana;
Umbria; Marche; Lazio; Abruzzi; Molise; Campania; Puglia; Basilicata;
Calabria; Sicilia; Sardegna.
Art. 132.
Si può con legge
costituzionale, sentiti i Consigli regionali, disporre la fusione di
Regioni esistenti o la creazione di nuove Regioni con un minimo di un
milione d'abitanti, quando ne facciano richiesta tanti Consigli comunali
che rappresentino almeno un terzo delle popolazioni interessate, e la
proposta sia approvata con referendum dalla maggioranza delle
popolazioni stesse. Si può, con l’approvazione della maggioranza
delle popolazioni della Provincia o delle Province interessate e del
Comune o dei Comuni interessati espressa mediante referendum e con legge
della Repubblica, sentiti i Consigli regionali, consentire che Provincie
e Comuni, che ne facciano richiesta, siano staccati da una Regione ed
aggregati ad un'altra.
In aggiunta alle modifiche
introdotte al Titolo V della Costituzione, la legge costituzionale sul
federalismo (disegno di legge n. 4809 Senato) ha previsto le seguenti
disposizioni:
Art. 10.
1. Sino
all’adeguamento dei rispettivi statuti, le disposizioni della presente
legge costituzionale si applicano anche alle Regioni a statuto speciale
ed alle province autonome di Trento e di Bolzano per le parti in cui
prevedono forme di autonomia più ampie rispetto a quelle già
attribuite.
Art. 11.
1. Sino alla revisione
delle norme del titolo I della parte seconda della Costituzione, i
regolamenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica
possono prevedere la partecipazione di rappresentanti delle Regioni,
delle Province autonome e degli enti locali alla Commissione
parlamentare per le questioni regionali.
2. Quando un progetto di
legge riguardante le materie di cui al terzo comma dell’articolo 117 e
all’articolo 119 della Costituzione contenga disposizioni sulle quali
la Commissione parlamentare per le questioni regionali, integrata ai
sensi del comma 1, abbia espresso parere contrario o parere favorevole
condizionato all’introduzione di modificazioni specificamente
formulate, e la Commissione che ha svolto l’esame in sede referente
non vi si sia adeguata, sulle corrispondenti parti del progetto di legge
l’Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei suoi componenti.
Titolo
VI
Garanzie
costituzionali
Sezione
I. La Corte costituzionale.
134.
La Corte costituzionale giudica:
sulle
controversie relative alla legittimità costituzionale delle leggi e
degli atti, aventi forza di legge, dello Stato e delle Regioni;
sui
conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato e su quelli tra lo
Stato e le Regioni, e tra le Regioni;
sulle
accuse promosse contro il Presidente della Repubblica [ed i Ministri (1)],
a norma della Costituzione.
(1)
Queste parole sono state soppresse
dall'art. 2 dalla L. cost. l6 gennaio 1989, n. 1.
135.
(1) La Corte costituzionale è
composta di quindici giudici nominati per un terzo dal Presidente della
Repubblica, per un terzo dal Parlamento in seduta comune e per un terzo
dalle supreme magistrature ordinaria ed amministrative.
I
giudici della Corte costituzionale sono scelti tra i magistrati anche a
riposo delle giurisdizioni superiori ordinaria ed amministrative, i
professori ordinari di università in materie giuridiche e gli avvocati
dopo venti anni d'esercizio.
I
giudici della Corte costituzionale sono nominati per nove anni,
decorrenti per ciascuno di essi dal giorno del giuramento, e non possono
essere nuovamente nominati.
Alla
scadenza del termine il giudice costituzionale cessa dalla carica e
dall'esercizio delle funzioni.
La
Corte elegge tra i suoi componenti, secondo le norme stabilite dalla
legge, il Presidente, che rimane in carica per un triennio, ed è
rieleggibile, fermi in ogni caso i termini di scadenza dall'ufficio di
giudice.
L'ufficio
di giudice della Corte è incompatibile con quello di membro del
Parlamento o d'un Consiglio regionale, con l'esercizio della professione
d'avvocato, e con ogni carica ed ufficio indicati dalla legge.
Nei
giudizi d'accusa contro il Presidente della Repubblica [e contro i
Ministri (2)] intervengono,
oltre i giudici ordinari della Corte, sedici membri tratti a sorte da un
elenco di cittadini aventi i requisiti per l'eleggibilità a senatore,
che il Parlamento compila ogni nove anni mediante elezione con le stesse
modalità stabilite per la nomina dei giudici ordinari.
(1)
Questo articolo è stato così modificato dall'art. 1 della L. cost. 22
novembre l967, n. 2 contenente modifiche alla Costituzione.
(2)
Queste parole sono state soppresse
dall'art. 2 della L. cost. l6 gennaio l989, n. 1 contenente modifiche
alla Costituzione.
136.
Quando la Corte dichiara la illegittimità costituzionale di una norma
di legge o di atto avente forza di legge, la norma cessa di avere
efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione.
La
decisione della Corte è pubblicata e comunicata alle Camere ed ai
Consigli regionali interessati, affinché, ove lo ritengano necessario,
provvedano nelle forme costituzionali.
137.
Una legge costituzionale stabilisce le condizioni, le forme, i termini
di proponibilità dei giudizi di legittimità costituzionale, e le
garanzie di indipendenza dei giudici della Corte.
Con
legge ordinaria sono stabilite le altre norme necessarie per la
costituzione e il funzionamento della Corte.
Contro
le decisioni della Corte costituzionale non è ammessa alcuna
impugnazione.
Sezione
II. Revisione della Costituzione
Leggi
costituzionali.
138.
Le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali
sono adottate da ciascuna Camera con due successive deliberazioni ad
intervallo non minore di tre mesi, e sono approvate a maggioranza
assoluta dei componenti di ciascuna Camera nella seconda votazione.
Le
leggi stesse sono sottoposte a referendum
popolare quando entro tre mesi dalla loro pubblicazione, ne facciano
domanda un quinto dei membri di una Camera o cinquecentomila elettori o
cinque Consigli regionali. La legge sottoposta a referendum
non è promulgata, se non è approvata dalla maggioranza dei voti
validi.
Non si
fa luogo a referendum se la
legge è stata approvata nella seconda votazione da ciascuna delle
Camere a maggioranza di due terzi dei suoi componenti.
139.
La forma repubblicana non può essere oggetto di revisione
costituzionale.
DISPOSIZIONI
TRANSITORIE E FINALI
I.
Con l'entrata in vigore della Costituzione il Capo provvisorio dello
Stato esercita le attribuzioni di Presidente della Repubblica e ne
assume il titolo.
II.
Se alla data della elezione del Presidente della Repubblica non sono
costituiti tutti i Consigli regionali, partecipano alla elezione
soltanto i componenti delle due Camere.
III.
Per la prima composizione del Senato della Repubblica sono nominati
senatori, con decreto del Presidente della Repubblica, i deputati
dell'Assemblea costituente che posseggono i requisiti di legge per
essere senatori e che:
sono
stati presidenti del Consiglio dei ministri o di Assemblee legislative;
hanno
fatto parte del disciolto Senato;
hanno
avuto almeno tre elezioni, compresa quella all'Assemblea costituente;
sono
stati dichiarati decaduti nella seduta della Camera dei deputati del 9
novembre 1926;
hanno
scontato la pena della reclusione non inferiore a cinque anni in seguito
a condanna del tribunale speciale fascista per la difesa dello Stato.
Sono
nominati altresì senatori, con decreto del Presidente della Repubblica,
i membri del disciolto Senato che hanno fatto parte della Consulta
nazionale.
Al
diritto di essere nominati senatori si può rinunciare prima della firma
del decreto di nomina. L'accettazione della candidatura alle elezioni
politiche implica rinuncia al diritto di nomina a senatore.
IV.
Per la prima elezione del Senato il Molise è considerato come Regione a
sé stante, con il numero dei senatori che gli compete in base alla sua
popolazione.
V.
La disposizione dell'art. 80 della Costituzione, per quanto concerne i
trattati internazionali che importano oneri alle finanze o modificazioni
di legge, ha effetto dalla data di convocazione delle Camere.
VI.
Entro cinque anni dall'entrata in vigore della Costituzione si procede
alla revisione degli organi speciali di giurisdizione attualmente
esistenti, salvo le giurisdizioni del Consiglio di Stato, della Corte
dei conti e dei tribunali militari.
Entro
un anno dalla stessa data si provvede con legge al riordinamento del
tribunale supremo militare in relazione all'art. 111.
VII
- Fino a quando non sia emanata la nuova legge sull'ordinamento
giudiziario in conformità con la Costituzione, continuano ad osservarsi
le norme dell'ordinamento vigente.
Fino
a quando non entri in funzione la Corte costituzionale, la decisione
delle controversie indicate nell'art. 134 ha luogo nelle forme e nei
limiti delle norme preesistenti all'entrata in vigore della
Costituzione.
[I
giudici della Corte costituzionale nominati nella prima composizione
della Corte stessa non sono soggetti alla parziale rinnovazione e durano
in carica dodici anni] (1).
(1)
Comma abrogato dall'art. 7, L. cost. 22 novembre 1967, n. 2, di modifica
alla Costituzione.
VIII.
Le elezioni dei Consigli regionali e degli organi elettivi delle
amministrazioni provinciali sono indette entro un anno dall'entrata in
vigore della Costituzione.
Leggi
della Repubblica regolano per ogni ramo della pubblica amministrazione
il passaggio delle funzioni statali attribuite alle Regioni. Fino a
quando non sia provveduto al riordinamento e alla distribuzione delle
funzioni amministrative fra gli enti locali, restano alle Province e ai
Comuni le funzioni che esercitano attualmente e le altre di cui le
Regioni deleghino loro l'esercizio.
Leggi
della Repubblica regolano il passaggio alle Regioni di funzionari e
dipendenti dello Stato, anche delle amministrazioni centrali, che sia
reso necessario dal nuovo ordinamento. Per la formazione dei loro uffici
le Regioni devono, tranne che in casi di necessità, trarre il proprio
personale da quello dello Stato e degli enti locali.
IX.
La Repubblica, entro tre anni dall'entrata in vigore della Costituzione,
adegua le sue leggi alle esigenze della autonomie locali e alla
competenza legislativa attribuita alle Regioni.
X.
Alla Regione del Friuli-Venezia Giulia, di cui all’art. 116, si
applicano provvisoriamente le norme generali del Titolo V della parte
seconda, ferma restando la tutela delle minoranze linguistiche in
conformità con l'art. 6.
XI.
Fino a cinque anni dall'entrata in vigore della Costituzione si possono,
con leggi costituzionali, formare altre Regioni, a modificazione
dell'elenco di cui all’art. 131, anche senza il concorso delle
condizioni richieste dal primo comma dell’art. 132, fermo rimanendo
tuttavia l'obbligo di sentire le popolazioni interessate (1).
(1)
Termine prorogato al 31 dicembre 1963 dall'art. 1,
L. cost. 18 marzo 1958, n. 1
XII.
È vietata la riorganizzazione, sotto qualsiasi forma, del disciolto
partito fascista.
In
deroga all'art. 48, sono stabilite con legge, per non oltre un
quinquennio dall'entrata in vigore della Costituzione, limitazioni
temporanee al diritto di voto e alla eleggibilità per i capi
responsabili del regime fascista.
XIII.
I membri e i discendenti di Casa Savoia non sono elettori e non possono
ricoprire uffici pubblici, né cariche elettive.
Agli
ex re di Casa Savoia, alle loro consorti e ai loro discendenti maschi
sono vietati l'ingresso e il soggiorno nel territorio nazionale.
I
beni, esistenti nel territorio nazionale, degli ex re di Casa Savoia,
delle loro consorti e dei loro discendenti maschi, sono avocati allo
Stato. I trasferimenti e le costituzioni di diritti reali sui beni
stessi, che siano avvenuti dopo il 2 giugno 1946, sono nulli.
XIV.
I titoli nobiliari non sono riconosciuti.
I
predicati di quelli esistenti prima del 28 ottobre 1922 valgono come
parte del nome.
L'ordine
mauriziano è conservato come ente ospedaliero e funziona nei modi
stabiliti dalla legge.
La
legge regola la soppressione della Consulta araldica. XV. Con l'entrata
in vigore della Costituzione si ha per convertito in legge il decreto
legislativo luogotenenziale 25 giugno 1944, n.151, sull'ordinamento
provvisorio dello Stato.
XVI.
Entro un anno dall'entrata in vigore della Costituzione si procede alla
revisione e al coordinamento con essa delle precedenti leggi
costituzionali che non siano state finora esplicitamente o
implicitamente abrogate.
XVII.
L'Assemblea costituente sarà convocata dal suo Presidente per
deliberare, entro il 31 gennaio 1948, sulla legge per l'elezione del
Senato della Repubblica, sugli statuti regionali e sulla legge per la
stampa.
Fino
al giorno delle elezioni delle nuove Camere, l'Assemblea costituente può
essere convocata quando vi sia necessità di deliberare nelle materie
attribuite alla sua competenza dagli artt. 2, primo e secondo comma e 3,
primo e secondo comma, del decreto legislativo 16 marzo 1946, n. 98.
In
tale periodo le Commissioni permanenti restano in funzione. Quelle
legislative rinviano al Governo i disegni di legge, ad esse trasmessi
con eventuali osservazioni e proposte di emendamenti.
I
deputati possono presentare al Governo interrogazioni con richiesta di
risposta scritta.
L'Assemblea
costituente, agli effetti di cui al secondo comma del presente articolo,
è convocata dal suo Presidente su richiesta motivata dal Governo o di
almeno duecento deputati.
XVIII.
La presente Costituzione è promulgata dal Capo provvisorio dello Stato
entro cinque giorni dalla sua approvazione da parte dell'Assemblea
costituente, ed entra in vigore il 1° gennaio 1948.
Il
testo della Costituzione è depositato nella sala comunale di ciascun
Comune della Repubblica per rimanervi esposto, durante tutto l'anno
1948, affinché ogni cittadino possa prenderne cognizione.
La
Costituzione, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella
raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica.
La
Costituzione dovrà essere fedelmente osservata come legge fondamentale
della Repubblica da tutti i cittadini e dagli organi dello Stato.
--------------------------------------------
Il testo
previgente del titolo V - parte seconda - della Costituzione
TITOLO V
Le
Regioni, le Province, i Comuni
114.
La Repubblica si riparte in Regioni, Province e Comuni.
115.
Le Regioni sono costituite in enti autonomi con propri poteri e funzioni
secondo i princìpi fissati nella Costituzione.
116.
Alla Sicilia, alla Sardegna, al Trentino Alto Adige, al Friuli-Venezia
Giulia e alla Valle d'Aosta sono attribuite forme e condizioni
particolari di autonomia, secondo statuti speciali adottati con leggi
costituzionali.
117.
La Regione emana per le seguenti materie norme legislative nei limiti
dei princìpi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato, sempreché
le norme stesse non siano in contrasto con l'interesse nazionale e con
quello di altre Regioni:
ordinamento
degli uffici e degli enti amministrativi dipendenti dalla Regione;
circoscrizioni
comunali;
polizia
locale urbana e rurale;
fiere
e mercati;
beneficenza
pubblica ed assistenza sanitaria ed ospedaliera;
istruzione
artigiana e professionale e assistenza scolastica;
musei
e biblioteche di enti locali;
urbanistica;
turismo
ed industria alberghiera;
tranvie
e linee automobilistiche di interesse regionale;
viabilità,
acquedotti e lavori pubblici di interesse regionale;
navigazione
e porti lacuali;
acque
minerali e termali;
cave
e torbiere;
caccia;
pesca
nelle acque interne;
agricoltura
e foreste;
artigianato;
altre
materie indicate da leggi costituzionali.
Le
leggi della Repubblica possono demandare alla Regione il potere di
emanare norme per la loro attuazione.
118.
Spettano alla Regione le funzioni amministrative per le materie elencate
nel precedente articolo, salvo quelle di interesse esclusivamente
locale, che possono essere attribuite dalle leggi della Repubblica alle
Province, ai Comuni o ad altri enti locali.
Lo
Stato può con legge delegare alla Regione l'esercizio di altre funzioni
amministrative.
La
Regione esercita normalmente le sue funzioni amministrative delegandole
alle Province, ai Comuni o ad altri enti locali, o valendosi dei loro
uffici.
119.
Le Regioni hanno autonomia finanziaria nelle forme e nei limiti
stabiliti da leggi della Repubblica, che la coordinano con la finanza
dello Stato, delle Province e dei Comuni.
Alle
Regioni sono attribuiti tributi propri e quote di tributi erariali, in
relazione ai bisogni delle Regioni per le spese necessarie ad adempiere
le loro funzioni normali.
Per
provvedere a scopi determinati, e particolarmente per valorizzare il
Mezzogiorno e le Isole, lo Stato assegna per legge a singole Regioni
contributi speciali.
La
Regione ha un proprio demanio e patrimonio, secondo le modalità
stabilite con legge della Repubblica.
120.
La Regione non può istituire dazi d'importazione o esportazione o
transito fra le Regioni.
Non può
adottare provvedimenti che ostacolino in qualsiasi modo la libera
circolazione delle persone e delle cose fra le Regioni.
Non può
limitare il diritto dei cittadini di esercitare in qualunque parte del
territorio nazionale la loro professione, impiego o lavoro.
121.
Sono organi della Regione: il Consiglio regionale, la Giunta e il suo
Presidente.
Il
Consiglio regionale esercita le potestà legislative [e regolamentari]
(1) attribuite alla Regione [Cost.
117] e le altre funzioni conferitegli dalla Costituzione
[Cost. 75, 83, 122, 123, 132, 138] e dalle leggi. Può fare
proposte di legge alle Camere [Cost.
71].
La
Giunta regionale è l'organo esecutivo delle Regioni.
Il
Presidente della Giunta rappresenta la Regione; dirige la politica della
Giunta e ne è responsabile; promulga le leggi ed emana i regolamenti
regionali; dirige le funzioni amministrative delegate dallo Stato alla
Regione [Cost. 118],
conformandosi alle istruzioni del Governo della Repubblica (2).
(1)
Le parole tra parentesi quadre sono state soppresse dall'art. 1, L.
Cost. 22 novembre 1999, n. 1 (Gazz. Uff. 22 dicembre 1999, n. 299).
(2)
Comma così sostituito dall'art. 1, L. Cost. 22 novembre 1999, n. 1 (Gazz.
Uff. 22 dicembre 1999, n. 299). Il testo precedentemente in vigore così
disponeva: «Il Presidente della Giunta rappresenta la Regione; promulga
le leggi ed i regolamenti regionali, dirige le funzioni amministrative
delegate dallo Stato alla Regione, conformandosi alle istruzioni del
Governo centrale».
122.
Il sistema di elezione e i casi di ineleggibilità e di incompatibilità
[Cost. 84, 104, 135] del Presidente e degli altri componenti
della Giunta regionale nonché dei consiglieri regionali sono
disciplinati con legge della Regione nei limiti dei principi
fondamentali stabiliti con legge della Repubblica, che stabilisce anche
la durata degli organi elettivi.
Nessuno
può appartenere contemporaneamente a un Consiglio o a una Giunta
regionale e ad una delle Camere del Parlamento, ad un altro Consiglio o
ad una altra Giunta regionale, ovvero al Parlamento europeo.
Il
Consiglio elegge tra i suoi componenti un Presidente e un ufficio di
presidenza.
I
consiglieri regionali non possono essere chiamati a rispondere delle
opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.
Il
Presidente della Giunta regionale, salvo che lo statuto regionale
disponga diversamente, è eletto a suffragio universale e diretto. Il
Presidente eletto nomina e revoca i componenti della Giunta (1).
(1)
Articolo così sostituito dall'art. 2, L. Cost. 22 novembre 1999, n. 1 (Gazz.
Uff. 22 dicembre 1999, n. 299). Vedi, anche, quanto disposto dall'art. 5
della stessa legge. Il testo dell'art. 122 precedentemente in vigore così
disponeva:
«122.
Il sistema d'elezione, il numero e i casi di ineleggibilità e di
incompatibilità dei consiglieri regionali sono stabiliti con legge
della Repubblica.
Nessuno
può appartenere contemporaneamente a un Consiglio regionale e ad una
delle Camere del Parlamento o ad un altro Consiglio regionale.
Il
Consiglio elegge nel suo seno un Presidente e un ufficio di presidenza
per i propri lavori.
I
consiglieri regionali non possono essere chiamati a rispondere delle
opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.
Il
Presidente ed i membri della Giunta sono eletti dal Consiglio regionale
tra i suoi componenti».
123.
Ciascuna regione ha uno statuto che, in armonia con la Costituzione, ne
determina la forma di governo e i principi fondamentali di
organizzazione e funzionamento. Lo statuto regola l'esercizio del
diritto di iniziativa e del referendum su leggi e provvedimenti
amministrativi della Regione e la pubblicazione delle leggi e dei
regolamenti regionali.
Lo
statuto è approvato e modificato dal Consiglio regionale con legge
approvata a maggioranza assoluta dei suoi componenti, con due
deliberazioni successive adottate ad intervallo non minore di due mesi.
Per tale legge non è richiesta l'apposizione del visto da parte del
Commissario del Governo. Il Governo della Repubblica può promuovere la
questione di legittimità costituzionale sugli statuti regionali dinanzi
alla Corte costituzionale entro trenta giorni dalla loro pubblicazione.
Lo
statuto è sottoposto a referendum popolare qualora entro tre mesi dalla
sua pubblicazione ne faccia richiesta un cinquantesimo degli elettori
della Regione o un quinto dei componenti il Consiglio regionale. Lo
statuto sottoposto a referendum non è promulgato se non è approvato
dalla maggioranza dei voti validi (1).
(1)
Articolo così sostituito dall'art. 3, L. Cost. 22 novembre 1999, n. 1 (Gazz.
Uff. 22 dicembre 1999, n. 299). Il testo precedentemente in vigore così
disponeva: «123. Ogni Regione ha uno statuto il quale, in armonia
con la Costituzione e con le leggi della Repubblica, stabilisce le norme
relative all'organizzazione interna della Regione. Lo statuto regola
l'esercizio del diritto di iniziativa e del referendum su leggi e
provvedimenti amministrativi della Regione e la pubblicazione delle
leggi e dei regolamenti regionali.
Lo
statuto è deliberato dal Consiglio regionale a maggioranza assoluta dei
suoi componenti, ed è approvato con legge della Repubblica».
Vedi, anche, il testo della legge costituzionale, recante modifiche al
titolo V della parte seconda della Costituzione, di cui al comunicato 12
marzo 2001.
124.
Un commissario del Governo, residente nel capoluogo della Regione,
sopraintende alle funzioni amministrative esercitate dallo Stato e le
coordina con quelle esercitate dalla Regione.
125.
Il controllo di legittimità sugli atti amministrativi della Regione è
esercitato, in forma decentrata, da un organo dello Stato, nei modi e
nei limiti stabiliti da leggi della Repubblica. La legge può in
determinati casi ammettere il controllo di merito, al solo effetto di
promuovere, con richiesta motivata, il riesame della deliberazione da
parte del Consiglio regionale.
Nella
Regione sono istituiti organi di giustizia amministrativa di primo
grado, secondo l'ordinamento stabilito da legge della Repubblica.
Possono istituirsi sezioni con sede diversa dal capoluogo della Regione.
126.
Con decreto motivato del Presidente della Repubblica sono disposti lo
scioglimento del Consiglio regionale e la rimozione del Presidente della
Giunta che abbiano compiuto atti contrari alla Costituzione o gravi
violazioni di legge. Lo scioglimento e la rimozione possono altresì
essere disposti per ragioni di sicurezza nazionale. Il decreto è
adottato sentita una Commissione di deputati e senatori costituita, per
le questioni regionali, nei modi stabiliti con legge della Repubblica.
Il
Consiglio regionale può esprimere la sfiducia nei confronti del
Presidente della Giunta mediante mozione motivata, sottoscritta da
almeno un quinto dei suoi componenti e approvata per appello nominale a
maggioranza assoluta dei componenti. La mozione non può essere messa in
discussione prima di tre giorni dalla presentazione.
L'approvazione
della mozione di sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta
eletto a suffragio universale e diretto, nonché la rimozione,
l'impedimento permanente, la morte o le dimissioni volontarie dello
stesso comportano le dimissioni della Giunta e lo scioglimento del
Consiglio. In ogni caso i medesimi effetti conseguono alle dimissioni
contestuali della maggioranza dei componenti il Consiglio (1).
(1)
Articolo così sostituito dall'art. 4, L. Cost. 22 novembre 1999, n. 1 (Gazz.
Uff. 22 dicembre 1999, n. 299). Il testo precedentemente in vigore così
disponeva: «126. Il Consiglio regionale può essere sciolto, quando
compia atti contrari alla Costituzione o gravi violazioni di legge, o
non corrisponda all'invito del Governo di sostituire la Giunta o il
Presidente, che abbiano compiuto analoghi atti o violazioni.
Può
essere sciolto quando, per dimissioni o per impossibilità di formare
una maggioranza, non sia in grado di funzionare.
Può
essere altresì sciolto per ragioni di sicurezza nazionale.
Lo
scioglimento è disposto con decreto motivato del Presidente della
Repubblica, sentita una Commissione di deputati e senatori costituita,
per le questioni regionali, nei modi stabiliti con legge della
Repubblica. Col decreto di scioglimento è nominata una Commissione di
tre cittadini eleggibili al Consiglio regionale, che indice le elezioni
entro tre mesi e provvede all'ordinaria amministrazione di competenza
della Giunta e agli atti improrogabili, da sottoporre alla ratifica del
nuovo Consiglio».
127.
Ogni legge approvata dal Consiglio regionale è comunicata al
Commissario che, salvo il caso di opposizione da parte del Governo, deve
vistarla nel termine di trenta giorni dalla comunicazione.
La
legge è promulgata nei dieci giorni dalla apposizione del visto ed
entra in vigore non prima di quindici giorni dalla sua pubblicazione. Se
una legge è dichiarata urgente dal Consiglio regionale, e il Governo
della Repubblica lo consente, la promulgazione e l'entrata in vigore non
sono subordinate ai termini indicati.
Il
Governo della Repubblica, quando ritenga che una legge approvata dal
Consiglio regionale ecceda la competenza della Regione o contrasti con
gli interessi nazionali o con quelli di altre Regioni, la rinvia al
Consiglio regionale nel termine fissato per l'apposizione del visto.
Ove il
Consiglio regionale la approvi di nuovo a maggioranza assoluta dei suoi
componenti, il Governo della Repubblica può, nei quindici giorni dalla
comunicazione, promuovere la questione di legittimità davanti alla
Corte costituzionale, o quella di merito per contrasto di interessi
davanti alle Camere. In caso di dubbio, la Corte decide di chi sia la
competenza.
128.
Le Province e i Comuni sono enti autonomi nell'ambito dei princìpi
fissati da leggi generali della Repubblica, che ne determinano le
funzioni.
129.
Le Province e i Comuni sono anche circoscrizioni di decentramento
statale e regionale.
Le
circoscrizioni provinciali possono essere suddivise in circondari con
funzioni esclusivamente amministrative per un ulteriore decentramento.
130.
Un organo della Regione, costituito nei modi stabiliti da legge della
Repubblica, esercita, anche in forma decentrata, il controllo di
legittimità sugli atti delle Province, dei Comuni e degli altri enti
locali.
In casi
determinati dalla legge può essere esercitato il controllo di merito,
nella forma di richiesta motivata agli enti deliberanti di riesaminare
la loro deliberazione.
131.
(1) Sono costituite le seguenti Regioni:
Piemonte;
Valle
d'Aosta;
Lombardia;
Trentino
Alto Adige;
Veneto;
Friuli-Venezia
Giulia;
Liguria;
Emilia-Romagna;
Toscana;
Umbria;
Marche;
Lazio;
Abruzzi;
Molise;
Campania;
Puglia;
Basilicata;
Calabria;
Sicilia;
Sardegna.
(1)
Questo articolo è stato così modificato dall’art. 1 della L. cost.
27 dicembre l963, n. 3.
132.
Si può con legge costituzionale, sentiti i Consigli regionali, disporre
la fusione di Regioni esistenti o la creazione di nuove Regioni con un
minimo di un milione di abitanti, quando ne facciano richiesta tanti
Consigli comunali che rappresentino almeno un terzo delle popolazioni
interessate e la proposta sia approvata con referendum
dalla maggioranza delle popolazioni stesse.
Si può,
con referendum e con legge
della Repubblica, sentiti i Consigli regionali, consentire che Province
e Comuni, che ne facciano richiesta, siano staccati da una Regione ed
aggregati ad un'altra.
133.
Il mutamento delle circoscrizioni provinciali e l’istituzione di nuove
Province nell'ambito di una Regione sono stabiliti con leggi della
Repubblica, su iniziative dei Comuni, sentita la stessa Regione.
La
Regione, sentite le popolazioni interessate, può con sue leggi
istituire nel proprio territorio nuovi Comuni e modificare le loro
circoscrizioni e denominazioni.
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